Foglio informativo “Possesso di armi ed epilessia”

AI sensi dell’art. 8 cpv. 2 lett. c della Legge sulle armi (LArm, RS 514.54), le persone che danno motivi di ritenere che con l’arma potrebbero esporre a pericolo sé stessi o terzi non hanno diritto al rilascio di un permesso d’acquisto di armi e non sono dunque autorizzate ad acquistare e possedere armi. Il relativo esame viene effettuato dalle autorità cantonali. A tale proposito la legge e la giurisprudenza, con l’obiettivo di impedire l’utilizzo abusivo di armi e gli incidenti causati da armi, concedono alle autorità cantonali un ampio margine discrezionale.

Una crisi epilettica mentre si spara con un’arma da fuoco può avere conseguenze fatali per il tiratore o per terzi. Un movimento involontario o una perdita di coscienza e del controllo del proprio comportamento durante la crisi epilettica potrebbero far sì che venga sparato un colpo involontariamente.

Con le presenti raccomandazioni, il comitato della Lega Svizzera contro l’Epilessia desidera fornire supporto ai medici curanti, agli organi competenti e ai pazienti stessi affinché possano valutare l’idoneità all’acquisto e al possesso di armi da parte di persone affette da epilessia. L’obiettivo è ridurre al minimo i rischi senza escludere le persone affette da epilessia dal possesso di armi in misura sproporzionata alla situazione.

La commissione per le armi della Lega Svizzera contro l’Epilessia, agosto 2020
Marco Beng, Julia Franke, Martinus Hauf, Stephan Rüegg

 

Raccomandazioni:

  1. Le persone affette da epilessia che, nonostante il trattamento, continuano ad avere crisi epilettiche, non dovrebbero essere autorizzate a maneggiare armi.
    L’acquisto, il possesso e l’utilizzo di armi da fuoco per scopi sportivi, di caccia o di collezionismo è possibile in linea di principio se le persone affette da epilessia, sulla base delle direttive “Idoneità alla guida”, sono autorizzate a condurre un’autovettura (cat. A/B) e se non vi sono altri motivi contrari ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 della Legge sulle armi.
  2. Dopo una prima o singola crisi, nonché dopo ricadute o in caso di sospensione dell’assunzione di farmaci devono essere rispettati gli stessi periodi di attesa previsti per l’idoneità alla guida.
  3. Noi consigliamo ai medici curanti di informare adeguatamente i pazienti interessati. Se rilevante, dovrebbero inoltre spiegare la propria valutazione, documentando le informazioni fornite nella cartella del paziente. Non sussiste alcun obbligo generale di segnalazione da parte dei medici, ma sussiste per contro un diritto di segnalazione per le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale (Legge sulle armi, art. 30b).
  4. Noi raccomandiamo vivamente ai possessori di armi di sospendere immediatamente l’utilizzo di armi da fuoco qualora si verifichi una crisi oppure di discuterne l’utilizzo con un neurologo/neuropediatra. Se non si può realisticamente supporre un’assenza di crisi epilettiche, consigliamo di consegnare l’arma/le armi a una persona autorizzata (commerciante di armi o privato in possesso di un permesso di acquisto).
  5. Alle persone affette da epilessia che richiedono un porto d’armi o ne sono già in possesso consigliamo di procedere in modo analogo a quello previsto per l’acquisto di armi.
  6. Per eventuali domande è possibile rivolgersi all’ufficio cantonale delle armi.