Statuto

Lo statuto è stato parzialmente rivisto alla 56a Assemblea dei soci del 10 maggio 2022 ed è entrato immediatamente in vigore. Esso sostituisce quello del 18.11.2020, nonché quelli del 29.04.2016, 20.05.2015, 20.11.2003, 01.01.2003, 09.04.1992, 21.04.1988, 15.05.1982, 01.12.1967 e del 14.05.1963.

1.1    La Lega Svizzera contro l’Epilessia (Schweizerische Epilepsie-Liga, Ligue Suisse contre l’Epilepsie, Swiss League Against Epilepsy) è un’associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del CC e dichiara di essere politicamente e confessionalmente indipendente.

1.2    La Lega Svizzera contro l’Epilessia ha la propria sede nel luogo in cui è gestita la segreteria centrale. La sede della segreteria centrale viene stabilita dal Comitato direttivo.

Tramite iniziative idonee, come convegni, pubblicazioni, assegnazione di contributi a sostegno di progetti e/o persone e altre attività di relazioni pubbliche, la Lega Svizzera contro l’Epilessia sostiene e promuove:

  • il miglioramento delle conoscenze relative a tutti gli aspetti dell’epilessia, nonché la loro applicazione pratica da parte di professionisti del settore, persone affette da epilessia e loro familiari, istanze politiche e sociali e popolazione;
  • la ricerca scientifica sull’epilessia come patologia, in particolare sulle sue cause e le possibilità di trattamento;
  • la cura dei contatti con altre società specializzate e le organizzazioni in Svizzera e all’estero.

L’associazione non persegue scopi commerciali e non punta a realizzare profitti.

La Lega Svizzera contro l’Epilessia è membro della Lega Internazionale contro l’Epilessia (International League Against Epilepsy, ILAE) della quale costituisce la sezione svizzera.

4.1    Può richiedere l’adesione individuale alla Lega Svizzera contro l’Epilessia chiunque persegua le aspirazioni della Lega ai sensi dell’art. 2.

4.2    L’adesione collettiva può essere richiesta dalle persone giuridiche.

4.3    I soci sostenitori sostengono solidalmente la Lega Svizzera contro l’Epilessia con un contributo annuale superiore a quello previsto per i soci individuali e collettivi.

4.4    Possono essere nominate soci corrispondenti personalità svizzere o straniere che si siano particolarmente distinte nel campo dell’epilettologia.

4.5    Possono essere nominate soci onorari personalità svizzere o straniere che si siano particolarmente distinte per il loro operato a favore della Lega Svizzera contro l’Epilessia.

 

5.1    In merito alle richieste di adesione decide il Comitato direttivo. Contro l’eventuale decisione di rigettare una richiesta di adesione da parte del Comitato direttivo è possibile presentare ricorso all’Assemblea dei soci entro 30 giorni.

5.2    Per dare disdetta, con decorrenza dalla fine dell’anno solare, è necessario inviare una comunicazione scritta alla segreteria centrale. Per la frazione di anno è obbligatorio pagare l’intera quota associativa.

5.3    I soci che abbiano un ritardo di due anni nel versamento della quota associativa vengono automaticamente esclusi, a meno che non provvedano al pagamento dell’intera somma dovuta entro un termine di otto settimane. Per le persone fisiche, l’affiliazione si estingue inoltre in caso di morte, per quelle giuridiche in caso di scioglimento.

5.4    La nomina di soci corrispondenti e soci onorari ha luogo da parte dell’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo.

5.5    In presenza di giustificati motivi, il Comitato direttivo ha il potere di escludere singoli soci. Contro l’eventuale decisione di rigettare una richiesta di adesione da parte del Comitato direttivo è possibile presentare ricorso all’Assemblea dei soci entro 30 giorni. L’esclusione non ha effetto sospensivo.

6.1    I mezzi a disposizione della Lega Svizzera contro l’Epilessia provengono da quote associative, ricavi da prestazioni proprie, contributi privati come donazioni, elargizioni e legati, quote di partecipazione alle manifestazioni e contributi versati da persone giuridiche.

6.2    L’ammontare delle quote associative viene stabilito dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. I soci collettivi pagano un contributo più elevato rispetto ai soci individuali. I soci corrispondenti e i soci onorari sono esentati dall’obbligo di versamento delle quote.

6.3    Per i debiti contratti dall’associazione risponde esclusivamente il patrimonio della stessa.

Gli organi della Lega Svizzera contro l’Epilessia sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Comitato direttivo;
  • la segreteria centrale;
  • l’Organo di controllo e/o i revisori.

8.1    L’Assemblea dei soci si tiene di norma una volta all’anno, su invito e sotto la direzione del Presidente/della Presidentessa o di un/una suo/a sostituto/a. Il Comitato direttivo ha facoltà di convocare Assemblee dei soci straordinarie qualora ciò sia nell’interesse della Lega Svizzera contro l’Epilessia. Deve svolgersi un’assemblea straordinaria se almeno il 20% dei soci ne richiedono la convocazione per iscritto e indicandone lo scopo e i motivi.

8.2    Le proposte avanzate dalla platea dei soci, da inserire a integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci, devono essere inoltrate alla segreteria centrale almeno sei settimane prima dell’Assemblea dei soci.

8.3    L’invito alle Assemblee dei soci viene inviato, con almeno 14 giorni di anticipo, per posta o per e‑mail indicando i punti all’ordine del giorno. L’Assemblea dei soci può deliberare soltanto sulle questioni iscritte all’ordine del giorno.

8.4    Tutti i soci hanno diritto di voto. In caso di delibere ed elezioni, a decidere è la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta al Presidente/alla Presidentessa (in sua assenza al Vicepresidente/alla Vicepresidentessa).

8.5    Tra i compiti e le competenze dell’Assemblea dei soci vi sono:

  • l’approvazione del rapporto annuale;
  • il ricevimento della relazione di revisione e l’approvazione del conto annuale;
  • la concessione del discarico al Comitato direttivo;
  • l’elezione del Presidente/della Presidentessa, del Vicepresidente/della Vicepresidentessa, del/della responsabile finanziario/a e dei restanti membri del Comitato direttivo su proposta del Comitato direttivo stesso;
  • la scelta di un Organo di controllo e/o di due revisori su proposta del Comitato direttivo;
  • la definizione delle quote sociali su proposta del Comitato direttivo;
  • la nomina dei soci corrispondenti e dei soci onorari su proposta del Comitato direttivo;
  • le delibere sui punti all’ordine del giorno richiesti dal Comitato direttivo o dai soci;
  • le modifiche dello statuto.

8.6    Per l’approvazione di delibere relative a modifiche dello statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

8.7    In merito alle Assemblee dei soci vengono stilati appositi verbali, i quali vengono firmati dal Presidente/dalla Presidentessa o dal Vicepresidente/dalla Vicepresidentessa e dalla direzione della segreteria generale. Il verbale viene inviato ai soci e viene approvato alla successiva Assemblea dei soci.

8.8    Il voto per corrispondenza può essere effettuato per posta, per e-mail o tramite una piattaforma di voto elettronico. A tale scopo, la necessaria documentazione verrà inviata ai soci per posta o in formato elettronico. I soci avranno a disposizione per il voto un periodo di almeno due settimane. L’esito della votazione verrà integrato nel verbale dell’Assemblea dei soci.

8.9    Se un incontro personale non è possibile per motivi importanti, l’assemblea generale può essere tenuta eccezionalmente in videoconferenza.

9.1    Il Comitato direttivo è composto da un minimo di 7 e un massimo di 14 membri. Il Presidente/la Presidentessa o il Vicepresidente/la Vicepresidentessa deve essere un medico. Almeno due membri devono svolgere la loro attività nella regione linguistica latina. Nel Comitato direttivo devono essere presenti neurologi degli adulti e neuropediatri. Se possibile, dovrebbero inoltre essere presenti un ricercatore di base e un membro proposto dall’organizzazione consorella Epi-Suisse. Il Comitato direttivo si autocostituisce, ad eccezione della presidenza/vicepresidenza e del/della direttore/direttrice finanziario.

9.2    Il Comitato direttivo si riunisce con la frequenza richiesta dagli affari, di norma almeno due volte all’anno. Ogni membro del Comitato direttivo può richiedere la convocazione di una riunione indicandone i motivi. A meno che un membro del Comitato direttivo non richieda la discussione verbale, le delibere prese a mezzo circolare (anche e-mail) sono valide. Le riunioni in videoconferenza sono possibili, ma una volta all’anno il Comitato direttivo dovrebbe riunirsi in presenza, se possibile.

9.3    I membri del Comitato direttivo lavorano su base volontaria e ottengono il rimborso delle spese sostenute in presenza di un giustificativo. Durante il periodo del suo mandato, il Presidente/la Presidentessa è esentato/a dal pagamento della quota associativa.

9.4    Il Comitato direttivo controlla lo svolgimento dell’attività e il rispetto delle decisioni assunte dall’Assemblea dei soci. Il Comitato direttivo ha tutte le competenze che non sono assegnate a un altro organo per legge o in base al presente statuto.

9.5    Il Comitato direttivo approva il bilancio preventivo, il rapporto annuale e il conto economico per conto dell’Assemblea dei soci.

9.6.   Il Comitato direttivo elegge il direttore o la direttrice e ne definisce le mansioni.

 

10.1     I membri del Comitato direttivo vengono eletti per un periodo di due anni. La rielezione è possibile per un massimo di due volte.

10.2     Il Presidente/La Presidentessa viene eletto/a per un periodo di due anni. La rielezione è possibile una sola volta. Al termine del periodo in carica, il Presidente/la Presidentessa può restare membro del Comitato direttivo per un massimo di ulteriori 2 anni in qualità di Presidente/Presidentessa emerito/a.

10.3     Il Vicepresidente/La Vicepresidentessa viene eletto/a per un periodo di due anni. La rielezione è possibile una sola volta. Al termine dovrebbe di norma succedere al Presidente/alla Presidentessa. Solo in tal caso, può restare membro del Comitato direttivo complessivamente per un periodo massimo di 16 anni.

10.4     In via eccezionale, l’Assemblea dei soci può, su richiesta del Comitato direttivo e a maggioranza semplice, prorogare il mandato di un membro del Comitato direttivo qualora non sia possibile trovare un successore adeguato. Tale regolamentazione non vale per il periodo in carica come Presidente/Presidentessa o Vicepresidente/Vicepresidentessa.

10.5     La firma collettiva a due giuridicamente vincolante spetta al Presidente/alla Presidentessa, al Vicepresidente/alla Vicepresidentessa, al/alla direttore/direttrice finanziario e al/alla responsabile della segreteria centrale. Il Comitato direttivo può trasferire il diritto di firma collettiva a due ad ulteriori persone. Le ulteriori competenze vengono regolate dal Comitato direttivo.

10.6     L’esercizio corrisponde all’anno civile.

11.1     La segreteria centrale viene gestita da un direttore/una direttrice e si occupa degli affari correnti secondo le istruzioni del Comitato direttivo. Il/La responsabile della segreteria centrale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo con voto consultivo.

11.2     Il/La responsabile della segreteria centrale si occupa di gestire la segreteria centrale nell’ambito delle mansioni descritte per la sua funzione e nel rispetto dei fondamenti giuridici e regolamenti (regolamento delle competenze, regolamento del personale, ecc.).

12.1     L’Assemblea dei soci elegge due revisori dei conti o una persona giuridica che controlli la contabilità.

12.2     L’ufficio di revisione riferisce al Comitato direttivo all’attenzione dell’Assemblea dei soci.

12.3     Il mandato ha una durata di due anni. La rielezione è possibile.

13.1     A condizione che tre quarti dei soci presenti si esprimano a favore, l’Assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento della Lega Svizzera contro l’Epilessia. La liquidazione viene effettuata dal Comitato direttivo, a meno che l’Assemblea dei soci non decida diversamente.

13.2     Su proposta del Comitato direttivo, l’Assemblea dei soci decide in merito all’utilizzo del patrimonio residuo dell’associazione. Tale patrimonio deve essere trasferito a una o più organizzazioni esentate dal pagamento delle imposte e con sede in Svizzera, nell’ambito degli scopi citati all’articolo 2. È esclusa la distribuzione ai soci.

Olten, Maggio 2022

Prof. Dr. med. Barbara Tettenborn, Presidentessa

Dr. Julia Franke, direttrice