Statuto

Lo statuto è stato parzial­mente rivisto alla 56a Assem­blea dei soci del 10 maggio 2022 ed è entrato immedia­ta­mente in vigore. Esso sosti­tuisce quello del 18.11.2020, nonché quelli del 29.04.2016, 20.05.2015, 20.11.2003, 01.01.2003, 09.04.1992, 21.04.1988, 15.05.1982, 01.12.1967 e del 14.05.1963.

1.1    La Lega Svizzera contro l’Epilessia (Schwei­ze­ri­sche Epilepsie-Liga, Ligue Suisse contre l’Epilepsie, Swiss League Against Epilepsy) è un’associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del CC e dichiara di essere politi­ca­mente e confes­sio­nal­mente indipendente.

1.2    La Lega Svizzera contro l’Epilessia ha la propria sede nel luogo in cui è gestita la segre­teria centrale. La sede della segre­teria centrale viene stabi­lita dal Comitato direttivo.

Tramite inizia­tive idonee, come convegni, pubbli­ca­zioni, assegna­zione di contri­buti a sostegno di progetti e/o persone e altre attività di relazioni pubbliche, la Lega Svizzera contro l’Epilessia sostiene e promuove:

  • il miglio­ra­mento delle conoscenze relative a tutti gli aspetti dell’epilessia, nonché la loro appli­ca­zione pratica da parte di profes­sio­nisti del settore, persone affette da epilessia e loro familiari, istanze politiche e sociali e popolazione;
  • la ricerca scien­ti­fica sull’epilessia come patologia, in parti­co­lare sulle sue cause e le possi­bi­lità di trattamento;
  • la cura dei contatti con altre società specia­liz­zate e le organiz­za­zioni in Svizzera e all’estero.

L’associazione non persegue scopi commer­ciali e non punta a realiz­zare profitti.

La Lega Svizzera contro l’Epilessia è membro della Lega Inter­na­zio­nale contro l’Epilessia (Inter­na­tional League Against Epilepsy, ILAE) della quale costi­tuisce la sezione svizzera.

4.1    Può richie­dere l’adesione indivi­duale alla Lega Svizzera contro l’Epilessia chiunque persegua le aspira­zioni della Lega ai sensi dell’art. 2.

4.2    L’adesione collet­tiva può essere richiesta dalle persone giuridiche.

4.3    I soci soste­ni­tori sosten­gono solidal­mente la Lega Svizzera contro l’Epilessia con un contri­buto annuale superiore a quello previsto per i soci indivi­duali e collettivi.

4.4    Possono essere nominate soci corri­spon­denti perso­na­lità svizzere o straniere che si siano parti­co­lar­mente distinte nel campo dell’epilettologia.

4.5    Possono essere nominate soci onorari perso­na­lità svizzere o straniere che si siano parti­co­lar­mente distinte per il loro operato a favore della Lega Svizzera contro l’Epilessia.

 

5.1    In merito alle richieste di adesione decide il Comitato diret­tivo. Contro l’eventuale decisione di riget­tare una richiesta di adesione da parte del Comitato diret­tivo è possi­bile presen­tare ricorso all’Assemblea dei soci entro 30 giorni.

5.2    Per dare disdetta, con decor­renza dalla fine dell’anno solare, è neces­sario inviare una comuni­ca­zione scritta alla segre­teria centrale. Per la frazione di anno è obbli­ga­torio pagare l’intera quota associativa.

5.3    I soci che abbiano un ritardo di due anni nel versa­mento della quota associa­tiva vengono automa­ti­ca­mente esclusi, a meno che non provve­dano al pagamento dell’intera somma dovuta entro un termine di otto setti­mane. Per le persone fisiche, l’affiliazione si estingue inoltre in caso di morte, per quelle giuri­diche in caso di scioglimento.

5.4    La nomina di soci corri­spon­denti e soci onorari ha luogo da parte dell’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo.

5.5    In presenza di giusti­fi­cati motivi, il Comitato diret­tivo ha il potere di esclu­dere singoli soci. Contro l’eventuale decisione di riget­tare una richiesta di adesione da parte del Comitato diret­tivo è possi­bile presen­tare ricorso all’Assemblea dei soci entro 30 giorni. L’esclusione non ha effetto sospensivo.

6.1    I mezzi a dispo­si­zione della Lega Svizzera contro l’Epilessia proven­gono da quote associa­tive, ricavi da presta­zioni proprie, contri­buti privati come donazioni, elargi­zioni e legati, quote di parte­ci­pa­zione alle manife­sta­zioni e contri­buti versati da persone giuridiche.

6.2    L’ammontare delle quote associa­tive viene stabi­lito dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato diret­tivo. I soci collet­tivi pagano un contri­buto più elevato rispetto ai soci indivi­duali. I soci corri­spon­denti e i soci onorari sono esentati dall’obbligo di versa­mento delle quote.

6.3    Per i debiti contratti dall’associazione risponde esclu­si­va­mente il patri­monio della stessa.

Gli organi della Lega Svizzera contro l’Epilessia sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Comitato direttivo;
  • la segre­teria centrale;
  • l’Organo di controllo e/o i revisori.

8.1    L’Assemblea dei soci si tiene di norma una volta all’anno, su invito e sotto la direzione del Presidente/della Presi­den­tessa o di un/una suo/a sostituto/a. Il Comitato diret­tivo ha facoltà di convo­care Assem­blee dei soci straor­di­narie qualora ciò sia nell’interesse della Lega Svizzera contro l’Epilessia. Deve svolgersi un’assemblea straor­di­naria se almeno il 20% dei soci ne richie­dono la convo­ca­zione per iscritto e indican­done lo scopo e i motivi.

8.2    Le proposte avanzate dalla platea dei soci, da inserire a integra­zione dell’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci, devono essere inoltrate alla segre­teria centrale almeno sei setti­mane prima dell’Assemblea dei soci.

8.3    L’invito alle Assem­blee dei soci viene inviato, con almeno 14 giorni di anticipo, per posta o per e‑mail indicando i punti all’ordine del giorno. L’Assemblea dei soci può delibe­rare soltanto sulle questioni iscritte all’ordine del giorno.

8.4    Tutti i soci hanno diritto di voto. In caso di delibere ed elezioni, a decidere è la maggio­ranza semplice dei voti dei soci presenti. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta al Presidente/alla Presi­den­tessa (in sua assenza al Vicepresidente/alla Vicepresidentessa).

8.5    Tra i compiti e le compe­tenze dell’Assemblea dei soci vi sono:

  • l’approvazione del rapporto annuale;
  • il ricevi­mento della relazione di revisione e l’approvazione del conto annuale;
  • la conces­sione del disca­rico al Comitato direttivo;
  • l’elezione del Presidente/della Presi­den­tessa, del Vicepresidente/della Vicepre­si­den­tessa, del/della respon­sa­bile finanziario/a e dei restanti membri del Comitato diret­tivo su proposta del Comitato diret­tivo stesso;
  • la scelta di un Organo di controllo e/o di due revisori su proposta del Comitato direttivo;
  • la defini­zione delle quote sociali su proposta del Comitato direttivo;
  • la nomina dei soci corri­spon­denti e dei soci onorari su proposta del Comitato direttivo;
  • le delibere sui punti all’ordine del giorno richiesti dal Comitato diret­tivo o dai soci;
  • le modifiche dello statuto.

8.6    Per l’approvazione di delibere relative a modifiche dello statuto è neces­saria la maggio­ranza dei due terzi dei soci presenti.

8.7    In merito alle Assem­blee dei soci vengono stilati appositi verbali, i quali vengono firmati dal Presidente/dalla Presi­den­tessa o dal Vicepresidente/dalla Vicepre­si­den­tessa e dalla direzione della segre­teria generale. Il verbale viene inviato ai soci e viene appro­vato alla succes­siva Assem­blea dei soci.

8.8    Il voto per corri­spon­denza può essere effet­tuato per posta, per e‑mail o tramite una piatta­forma di voto elettro­nico. A tale scopo, la neces­saria documen­ta­zione verrà inviata ai soci per posta o in formato elettro­nico. I soci avranno a dispo­si­zione per il voto un periodo di almeno due setti­mane. L’esito della votazione verrà integrato nel verbale dell’Assemblea dei soci.

8.9    Se un incontro perso­nale non è possi­bile per motivi impor­tanti, l’assem­blea generale può essere tenuta eccezio­nal­mente in videoconferenza.

9.1    Il Comitato diret­tivo è composto da un minimo di 7 e un massimo di 14 membri. Il Presidente/la Presi­den­tessa o il Vicepresidente/la Vicepre­si­den­tessa deve essere un medico. Almeno due membri devono svolgere la loro attività nella regione lingui­stica latina. Nel Comitato diret­tivo devono essere presenti neuro­logi degli adulti e neuro­pe­diatri. Se possi­bile, dovreb­bero inoltre essere presenti un ricer­ca­tore di base e un membro proposto dall’organizzazione conso­rella Epi-Suisse. Il Comitato diret­tivo si autoco­sti­tuisce, ad eccezione della presidenza/vicepresidenza e del/della direttore/direttrice finanziario.

9.2    Il Comitato diret­tivo si riunisce con la frequenza richiesta dagli affari, di norma almeno due volte all’anno. Ogni membro del Comitato diret­tivo può richie­dere la convo­ca­zione di una riunione indican­done i motivi. A meno che un membro del Comitato diret­tivo non richieda la discus­sione verbale, le delibere prese a mezzo circo­lare (anche e‑mail) sono valide. Le riunioni in video­con­fe­renza sono possi­bili, ma una volta all’anno il Comitato diret­tivo dovrebbe riunirsi in presenza, se possibile.

9.3    I membri del Comitato diret­tivo lavorano su base volon­taria e otten­gono il rimborso delle spese soste­nute in presenza di un giusti­fi­ca­tivo. Durante il periodo del suo mandato, il Presidente/la Presi­den­tessa è esentato/a dal pagamento della quota associativa.

9.4    Il Comitato diret­tivo controlla lo svolgi­mento dell’attività e il rispetto delle decisioni assunte dall’Assemblea dei soci. Il Comitato diret­tivo ha tutte le compe­tenze che non sono assegnate a un altro organo per legge o in base al presente statuto.

9.5    Il Comitato diret­tivo approva il bilancio preven­tivo, il rapporto annuale e il conto econo­mico per conto dell’Assemblea dei soci.

9.6.   Il Comitato diret­tivo elegge il diret­tore o la diret­trice e ne definisce le mansioni.

 

10.1     I membri del Comitato diret­tivo vengono eletti per un periodo di due anni. La riele­zione è possi­bile per un massimo di due volte.

10.2     Il Presidente/La Presi­den­tessa viene eletto/a per un periodo di due anni. La riele­zione è possi­bile una sola volta. Al termine del periodo in carica, il Presidente/la Presi­den­tessa può restare membro del Comitato diret­tivo per un massimo di ulteriori 2 anni in qualità di Presidente/Presidentessa emerito/a.

10.3     Il Vicepresidente/La Vicepre­si­den­tessa viene eletto/a per un periodo di due anni. La riele­zione è possi­bile una sola volta. Al termine dovrebbe di norma succe­dere al Presidente/alla Presi­den­tessa. Solo in tal caso, può restare membro del Comitato diret­tivo comples­si­va­mente per un periodo massimo di 16 anni.

10.4     In via eccezio­nale, l’Assemblea dei soci può, su richiesta del Comitato diret­tivo e a maggio­ranza semplice, proro­gare il mandato di un membro del Comitato diret­tivo qualora non sia possi­bile trovare un succes­sore adeguato. Tale regola­men­ta­zione non vale per il periodo in carica come Presidente/Presidentessa o Vicepresidente/Vicepresidentessa.

10.5     La firma collet­tiva a due giuri­di­ca­mente vinco­lante spetta al Presidente/alla Presi­den­tessa, al Vicepresidente/alla Vicepre­si­den­tessa, al/alla direttore/direttrice finan­ziario e al/alla respon­sa­bile della segre­teria centrale. Il Comitato diret­tivo può trasfe­rire il diritto di firma collet­tiva a due ad ulteriori persone. Le ulteriori compe­tenze vengono regolate dal Comitato direttivo.

10.6     L’esercizio corri­sponde all’anno civile.

11.1     La segre­teria centrale viene gestita da un direttore/una diret­trice e si occupa degli affari correnti secondo le istru­zioni del Comitato diret­tivo. Il/La respon­sa­bile della segre­teria centrale parte­cipa alle riunioni del Comitato diret­tivo con voto consultivo.

11.2     Il/La respon­sa­bile della segre­teria centrale si occupa di gestire la segre­teria centrale nell’ambito delle mansioni descritte per la sua funzione e nel rispetto dei fonda­menti giuri­dici e regola­menti (regola­mento delle compe­tenze, regola­mento del perso­nale, ecc.).

12.1     L’Assemblea dei soci elegge due revisori dei conti o una persona giuri­dica che controlli la contabilità.

12.2     L’ufficio di revisione riferisce al Comitato diret­tivo all’attenzione dell’Assemblea dei soci.

12.3     Il mandato ha una durata di due anni. La riele­zione è possibile.

13.1     A condi­zione che tre quarti dei soci presenti si espri­mano a favore, l’Assemblea dei soci può delibe­rare lo sciogli­mento della Lega Svizzera contro l’Epilessia. La liqui­da­zione viene effet­tuata dal Comitato diret­tivo, a meno che l’Assemblea dei soci non decida diversamente.

13.2     Su proposta del Comitato diret­tivo, l’Assemblea dei soci decide in merito all’utilizzo del patri­monio residuo dell’associazione. Tale patri­monio deve essere trasfe­rito a una o più organiz­za­zioni esentate dal pagamento delle imposte e con sede in Svizzera, nell’ambito degli scopi citati all’articolo 2. È esclusa la distri­bu­zione ai soci.

Olten, Maggio 2022

Prof. Dr. med. Barbara Tetten­born, Presidentessa

Dr. Julia Franke, direttrice